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Sentenza n. 1988

334598
Cassazione penale, sezione I 50 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

dell’organizzazione concreta del traffico di droga e nel loro intervento in una delle operazioni occorrenti alla distribuzione delle sostanze

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processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. sotto i seguenti profili: inutilizzabilità derivata delle deposizioni

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, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l’attività dell’associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla

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dell’organizzazione criminale e, di riflesso, anche nell’interesse dell’intero gruppo: con innegabile coerenza argomentativa il giudice di merito ha

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G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio

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Il concreto e fattivo contributo stabile all’attività dell’associazione è stato ritenuto provato, riguardo a N. M., in base alla rilevata presenza

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rinnovazione dell’istruzione dibattimentale purché fosse osservata la condizione, rimasta inadempiuta nel giudizio di appello, di fornire congrua

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vecchio rito che al nuovo rito, rilevando quando alle prime che doveva escludersi che l’erronea scelta del rito avesse determinato la nullità dell’intero

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consapevolezza dell’illegittimità dell’atto è stata ricavata dal fatto che egli aveva trattenuto la pratica per circa tre mesi presso il suo ufficio per poi

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parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la

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semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 499 e del secondo comma dell’art. 514 c.p.p. rende evidente

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Infine, devono essere disattese, perché palesemente infondate, le doglianze relative alla sussistenza dell’elemento psicologico proprio del delitto

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, avevano col n., tanto da giustificare il convincimento che costui era stabilmente incaricato, all’interno dell’organigramma dell’associazione, di

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dettate dal codice del 1930, in difformità al disposto dell’art. 242 disp. att. c.p.p., non è, di per sé, causa di nullità e rileva soltanto ai fini

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Riguardo alla posizione di T. V., capo dell’Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato

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capi dell’organizzazione, ponendosi, così a stabile servizio dell’associazione, è stato affermato il suo concorso morale nei reati di spaccio ed è

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Non merita neppure il capo di sentenza l’affermazione di responsabilità di M. R. per il quale la prova dell’inserimento nell’associazione è stata

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, secondo la prospettazione dell’accusa, si sarebbe manifestato inserimento del C. nell’associazione criminosa (provvista dell’alloggio di L. a C. G. e

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rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione di Corte di Appello di Milano, rilevando che, a norma dell’art. 242 disp. att. del vigente codice di rito

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. Al riguardo, con riferimento all’arco temporale che segna l’inizio e la fine dell’attività associativa, va precisato che nella decisione impugnata è

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valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell

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P. P., responsabile dell’Ufficio lottizzazioni del Comune di Milano, è stato condannato a due anno di reclusione, pena sospesa, a seguito di

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di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l

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consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti”: a tale norma espressamente rinvia il secondo comma dell’art.514 c.p.p., che, dopo avere

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di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi potere dell’imputato in merito alla conduzione della pratica.

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partecipazione dell’imputato all’operazione di via Salis del 27-28.4.1989, avente ad oggetto la cessione di un quantitativo di droga di ben 100 chilogrammi. con

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di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l’esistenza dell

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1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla

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Col primo motivo di ricorso il C. ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996

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per l’approvazione del piano di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi è potere dell’imputato in merito alla conduzione della

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Con motivi nuovi il difensore dello S. deduceva la non configurabilità del reato alla luce della riformulazione dell’art. 323 c.p. con l. 16.7.1997

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alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che

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diversa prospettiva dischiusa dall’art. 627, comma 2 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta

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, anche in sede di contrastante, hanno fornito un racconto puntuale, costante e coerente. Quanto al controllo dell’attendibilità esterna, la Corte di

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inosservanza e falsa applicazione dell’art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle

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Sentito il difensore di parte civile avv. F. M. in sostituzione dell’avv. G. M. e i difensori degli imputati, avv. S. per M. e S., avv. P. per M

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I) I difensori di C. A. hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell’art

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Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente

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denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte

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commessi prima del suo arresto, avvenuto nel marzo 1989; diniego delle attenuanti generiche e conferma dell’entità della pena;

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. I. I 28 ottobre 1991, Giacchetti). Il principio già affermato sotto il vigore dell’art. 544, comma 3 c.p.p. del 1930 (Cass., Sez. I, 9 luglio 1984

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ai reati contro la P.A. loro contestati, la Corte di rinvio rigettava tutte le richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale perché

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legittimità nell’analisi ricostruttiva della normativa poggiano sulla regola fondamentale dell’autonomia del reato associativo e dei reati fine

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di legittimità in tema di controllo delle dichiarazioni rese da correi e da persone imputate in procedimenti connessi ai sensi dell’art. 192, comma 3 e

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Passando ad esaminare le imputazioni aventi ad oggetto i reati contro la P.A. posti in essere in occasione dell’approvazione del piano di

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logici e giuridici – valgono indubbiamente a dimostrare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato nella figura dell’associazione

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dal quarto comma dell’art. 627 c.p.p. ma, più semplicemente, quella di rimettere al giudice di rinvio a seguito dell’accoglimento dei motivi di

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promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l’attività dell’associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori

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gravità dei fatti, risultante dalla estensione dell’associazione, dai volumi del traffico di droga e dalle enormi dimensioni del danno per la collettività

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illegittimità del procedimento amministrativo e del provvedimento conclusivo nonché dell’elemento psicologico. Veniva, poi, dedotto che la Corte di rinvio

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